SERVIZIO ON LINE LIQUIDAZIONI SPESE DI GIUSTIZIA

Il servizio Liquidazioni spese di giustizia sul sito https://lsg.giustizia.it/ consente agli ausiliari di accreditarsi e di inoltrare alla Cancelleria competente una o più richieste di liquidazione e di seguire l'intero iter sul SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE (SIAMM).
Le altre modalità di presentazione delle richieste – PEC, cartaceo tramite Front Office – non saranno più utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2021, e la modalità qui descritta sarà l'unica accettata.

  • SCHEDA 1. Procedura di accreditamento e registrazione utente.
    La procedura consente la scelta tra tre diverse tipologie di ausiliari, soprattutto in funzione del regime fiscale che l'Ufficio dovrà applicare nella sua qualità di sostituto d'imposta: persona fisica – persona giuridica – studio associato.
    Appartengono alla categoria persona fisica tutti coloro che non rientrano nelle altre due categorie.
    Sono persone giuridiche: non è sufficiente per rientrare in questa categoria essere in possesso di partita iva (professionisti lavoratori autonomi), ma occorre che l'attività sia svolta nella forma dell'impresa individuale o societaria. Infatti, il sistema in modo automatico e non modificabile agli operatori, applica agli importi liquidati l'IVA, non consente di esercitare la rivalsa degli oneri previdenziali e di applicare qualsiasi ritenuta.
    La categoria studio associato deve essere utilizzata dalle persone fisiche la cui prestazione svolta in favore dell'Autorità Giudiziaria rientra in una attività professionale esercitata in forma associata: in questo caso la partita iva fornita all'Amministrazione non è personale ma è quella dello studio associato e le certificazioni relative ai redditi corrisposti e alle ritenute operate saranno rilasciate a nome dello studio associato.
    Gli ausiliari che presentano una richiesta di liquidazione per la prima volta (in assoluto e non in relazione alla procedura on line) allegano alla documentazione a supporto della stessa la scheda anagrafica, compilata nelle parti che interessano, scelta tra quelle già in uso e presenti sul sito della Procura.
    Ogni variazione del regime fiscale (apertura/chiusura della partita iva – adesione al regime forfettario/rientro in regime ordinario – ingresso/uscita in/da uno studio associato) dovrà essere tempestivamente comunicata alla Cancelleria trasmettendo una nuova scheda tramite pec ovvero con la documentazione allegata alla richiesta.
    Una errata configurazione anagrafica comporta il rifiuto della richiesta.
  • SCHEDA 2.
    Nella compilazione della richiesta occorre porre attenzione alla qualifica beneficiario che individua la tipologia di ausiliario del Magistrato: consulente tecnico – ausiliario di polizia giudiziaria – interprete – traduttore – ufficiale di p. g.
    Sono particolari le seguenti, diverse dalla precedente, categorie TIPO/Qualifica: CUSTODE/Custode; COMPONENTE NON TOGATO/Vice Procuratore Onorario.
    La scelta effettuata dal richiedente condiziona la procedura guidata (wizard) nella compilazione dell'istanza e non è modificabile dalla Cancelleria. Pertanto, una errata scelta del TIPO/Qualifica del beneficiari comporta il rifiuto della richiesta.
  • SCHEDA 3.
    Alla richiesta deve essere allegata tutta la documentazione a supporto, scansionata e in ordine cronologico crescente. Sono da considerare assolutamente indispensabili 1) incarico – nomina di ausiliario di p. g. – verbale di sequestro/affidamento in giudiziale custodia – delega a rappresentare l'Ufficio del P. M. in udienza; 2) verbale di deposito della relazione di consulenza – verbale di compimento dell'atto richiesto dalla p. g. – verbale di dissequestro – attestazione del Cancelliere di partecipazione all'udienza.
    Non si terrà conto dei periodi di proroga autorizzati per l'esecuzione dell'incarico se non sarà allegata la relativa autorizzazione del Magistrato.
    Non saranno rimborsate le spese non autorizzate e non documentate.
    Sono rimborsate le spese di viaggio con mezzi di linea.
    L'uso del mezzo aereo non è rimborsato se non espressamente autorizzato.
    L'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio non sarà liquidata se non risulta l'autorizzazione e non sono indicate le tratte percorse con indicazione dei motivi dello spostamento.